Conformità: marcatura CE e GPSR nell’UE
Immettendo un prodotto sul mercato europeo, l’importatore non compra solo merce: assume su di sé gli obblighi del fabbricante. È il punto che la maggior parte delle pratiche scopre al momento di un controllo, mai prima. Questa guida riguarda il mercato dell’Unione europea; fuori da essa la logica di responsabilità dell’importatore esiste spesso, ma norme e simboli sono altri.
Aggiornato a settembre 2026
La marcatura CE non è un certificato
Nessuna autorità rilascia la marcatura CE. È una dichiarazione con cui il responsabile dell’immissione sul mercato afferma, sotto la propria responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti dei testi europei che gli sono applicabili. Il simbolo apposto sul prodotto è solo la traccia visibile di quella dichiarazione.
Da qui una conseguenza che i fornitori tengono volentieri nel vago: un «certificato CE» emesso da un laboratorio sconosciuto non prova nulla di per sé. Può essere un rapporto di prova utile, inserito nel fascicolo, ma non costituisce né un’autorizzazione né, da solo, una prova di conformità.
La marcatura non riguarda del resto tutti i prodotti: si impone solo a quelli coperti da un testo che la esige. Giocattoli, apparecchiature elettriche, macchine e dispositivi di protezione individuale vi rientrano. Il tessile d’abbigliamento corrente, no.
Importare è produrre
Il diritto europeo non vi tratta come semplici rivenditori. L’importatore che immette un prodotto sul mercato dell’Unione assume obblighi propri: verificare che il fabbricante abbia svolto le valutazioni richieste, detenere la dichiarazione UE di conformità, assicurarsi che il fascicolo tecnico esista e possa essere prodotto su richiesta, far figurare i propri recapiti sul prodotto o sul suo imballaggio.
Se commercializzate il prodotto con il vostro marchio, non siete più solo importatori: siete giuridicamente equiparati al fabbricante, con tutti gli obblighi che ne derivano.
Il GPSR, applicabile da dicembre 2024
Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti si applica dal 13 dicembre 2024. Ha sostituito la vecchia direttiva e irrigidito gli obblighi su quattro punti che toccano direttamente l’import:
- Deve essere individuata e designata per iscritto una persona responsabile stabilita nell’Unione per ogni prodotto. Senza di essa il prodotto non può essere immesso sul mercato: questo punto blocca in particolare i fabbricanti extra-UE che vendevano in diretta.
- I suoi recapiti devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio o sul documento che lo accompagna.
- Va organizzata la tracciabilità: dieci anni a monte, sei anni a valle.
- Va tenuto un registro interno dei reclami, degli incidenti, dei richiami e delle misure correttive.
Questi obblighi non si recuperano a posteriori: presuppongono di aver preteso i documenti giusti dalla fabbrica prima della produzione, non dopo la consegna.
Cosa pretendere dalla fabbrica, e quando
La richiesta va fatta prima dell’avvio della produzione. Una fabbrica che non ha mai prodotto per l’Europa spesso non possiede nessuno di questi documenti, e scoprirlo a stampo già fatto costa caro.
- La dichiarazione di conformità, che citi esplicitamente i testi europei applicabili, non una formula generica
- Il fascicolo tecnico: disegni, distinta dei materiali, analisi dei rischi
- I rapporti di prova, emessi da un laboratorio accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025 e riferiti al prodotto così come sarà consegnato
- Fotografie della marcatura così come sarà apposta, imballaggio e istruzioni compresi
Un fornitore che fornisce questi quattro elementi senza reticenze ha già esportato verso l’Europa. È di per sé un criterio di selezione.
Domande frequenti
- Basta un certificato CE fornito dalla fabbrica cinese?
No. La marcatura CE poggia su una dichiarazione di conformità redatta sotto la responsabilità di chi immette il prodotto sul mercato, non su un certificato rilasciato da un terzo. Un rapporto di prova emesso da un laboratorio accreditato è un elemento utile del fascicolo, ma non sostituisce né la dichiarazione UE di conformità né il fascicolo tecnico, che l’importatore deve poter produrre su richiesta.
- Che cos’è la persona responsabile richiesta dal GPSR?
È un operatore stabilito nell’Unione europea, designato per iscritto, incaricato di verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica esistano, di tenerle a disposizione delle autorità e di cooperare in caso di rischio. Per un importatore europeo questo ruolo spetta di norma all’impresa importatrice stessa. In mancanza di designazione scritta il prodotto non può essere legalmente immesso sul mercato dell’Unione: l’obbligo condiziona la commercializzazione, non vi si aggiunge.
- Tutti i prodotti importati devono portare la marcatura CE?
No. La marcatura CE si impone solo ai prodotti coperti da un testo europeo che la esige: giocattoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine, dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici, tra gli altri. Un capo d’abbigliamento ordinario non vi rientra. Tutti i prodotti di consumo restano invece soggetti al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, con o senza marcatura CE.
- Quali prodotti devono portare la marcatura CE?
Soltanto quelli coperti da un testo europeo che la esige. Vi rientrano in particolare giocattoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine, dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, apparecchiature radio e prodotti da costruzione. Un capo d’abbigliamento ordinario, un articolo di pelletteria o un mobile non elettrico non vi rientrano. Tutti restano invece soggetti al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.
- Cosa contiene un fascicolo tecnico?
Gli elementi che permettono di dimostrare la conformità del prodotto: descrizione generale, disegni di progetto e schemi, elenco delle norme applicate, risultati dei calcoli e delle prove, analisi dei rischi e rapporti di prova. Non viene reso pubblico ma deve poter essere prodotto su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato. L’importatore deve accertarsi della sua esistenza prima dell’immissione sul mercato e potervi accedere in seguito.
- Che cos’è una dichiarazione UE di conformità?
È il documento con cui il responsabile dell’immissione sul mercato attesta, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti dei testi applicabili. Cita esplicitamente quei testi e le norme adottate, identifica il prodotto e il suo fabbricante, e reca una firma. Una dichiarazione generica, che si limiti ad affermare la conformità senza citare alcun testo, non assolve la sua funzione.
- Chi risponde se un prodotto importato provoca un incidente?
L’importatore in primo luogo, quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea: il diritto europeo lo considera il punto d’ingresso del prodotto sul mercato e lo rende responsabile della sua conformità. Se il prodotto è commercializzato con il vostro marchio, siete giuridicamente equiparati al fabbricante, con tutti gli obblighi corrispondenti. La distanza geografica della fabbrica non attenua in nulla questa responsabilità.
- Bisogna far testare il prodotto in laboratorio?
Per la maggior parte delle famiglie di prodotti regolamentate, la dimostrazione di conformità poggia su prove. Ciò che conta è l’accreditamento del laboratorio — la norma ISO/IEC 17025 è il riferimento — e il fatto che le prove riguardino il prodotto così come sarà consegnato, e non un prototipo o una versione precedente. Alcune categorie ad alto rischio impongono inoltre l’intervento di un organismo notificato, designato da uno Stato membro.
- Cosa si rischia importando un prodotto non conforme?
Il ritiro o il richiamo del prodotto, il suo blocco in dogana, sanzioni amministrative e l’insorgere della responsabilità civile in caso di danno. A cui si aggiunge la perdita secca dello stock, di norma invendibile e non riesportabile. Queste conseguenze gravano sull’importatore, non sulla fabbrica cinese, che non è soggetta al diritto europeo.
Un prodotto da far fabbricare in Cina?
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