Dazi doganali e IVA su un’importazione dalla Cina nell’Unione europea
Il prezzo pagato alla fabbrica non è mai il costo reale. Tra i due si inseriscono tre prelievi distinti, calcolati su basi diverse e in un ordine che non si indovina. Questa guida descrive il regime applicabile all’ingresso nell’Unione europea, con le specificità italiane dove ci sono. Se importate da fuori Unione, la logica resta la stessa ma aliquote, soglie ed enti sono quelli del vostro paese.
Aggiornato a settembre 2026
Tre prelievi, non uno solo
Si parla comunemente di «spese doganali» come di un blocco unico. Si tratta in realtà di prelievi indipendenti, ciascuno con la propria logica:
- I dazi doganali, che confluiscono nel bilancio dell’Unione europea e la cui aliquota dipende dalla natura del prodotto
- L’IVA all’importazione, dovuta all’erario del paese di immissione, all’aliquota applicabile al prodotto sul mercato interno
- Se del caso, dazi antidumping, che colpiscono alcune merci di origine cinese e possono superare di molto i dazi ordinari
I primi due riguardano ogni importazione. Il terzo riguarda solo categorie individuate da un regolamento europeo, ma quando si applica cambia l’economia dell’intera pratica.
Il valore in dogana, base di tutto il calcolo
Nulla si calcola sul prezzo fatturato dalla fabbrica. Tutto si calcola sul valore in dogana, che corrisponde al prezzo effettivamente pagato, aumentato delle spese sostenute fino al punto di ingresso nell’Unione: trasporto principale, assicurazione, spese di carico e di movimentazione a monte.
La conseguenza è diretta e spesso si scopre tardi: un prezzo negoziato in FOB non è un valore in dogana. Bisogna aggiungervi il nolo marittimo e l’assicurazione per ottenere la base imponibile. Su una spedizione di poco valore ma voluminosa, questo scarto non ha nulla di aneddotico.
L’ordine del calcolo
Le tre fasi si concatenano, e ciascuna fa da base alla successiva. È questo a spiegare perché l’IVA gravi anche sui dazi: si applica a un importo che li comprende già.
Su cosa si calcola ogni importo
| Fase | Calcolata su |
|---|---|
| Valore in dogana | Prezzo pagato + trasporto + assicurazione fino alla frontiera dell’Unione |
| Dazi doganali | Valore in dogana × aliquota legata al codice SA |
| IVA all’importazione | Valore in dogana + dazi doganali + spese successive fino al luogo di destino |
Il codice SA decide tutto
Non esiste un’«aliquota doganale per la Cina». L’aliquota è legata al prodotto, non al paese: deriva dalla classificazione tariffaria, espressa da un codice a sei cifre armonizzato a livello mondiale, portato a otto cifre all’import nell’Unione. Questo codice determina l’aliquota dei dazi, l’eventuale esistenza di dazi antidumping e le norme da rispettare.
Una classificazione errata non si chiude con un semplice aggiustamento: espone a un accertamento su tre anni, sanzioni comprese. E la responsabilità ricade sull’importatore, anche quando il codice è stato suggerito dal fornitore o ripreso da una fattura cinese.
Per un prodotto ricorrente o la cui classificazione si presta a discussione, l’amministrazione rilascia un’informazione tariffaria vincolante (ITV): una decisione scritta che fissa la classificazione, vincola l’amministrazione per tre anni e vale in tutta l’Unione. La procedura è gratuita. Su un flusso destinato a ripetersi, è la sicurezza meno cara della pratica.
Cosa è cambiato il 1° luglio 2026
Fino a quella data, le spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 € entravano senza dazi. Questa franchigia è stata soppressa. La misura colpisce il flusso dei pacchi di bassissimo valore spediti direttamente dall’Asia: 5,9 miliardi di articoli entrati nell’Unione nel solo 2025.
È sostituita, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, da un dazio forfettario di 3 € per categoria tariffaria di articolo, in attesa dell’entrata in funzione del dispositivo definitivo.
Per un importatore professionale che riceve container il cambiamento è marginale: le sue spedizioni superavano già la soglia. È invece decisivo per chi fa arrivare campioni, ricambi o piccole serie in spedizioni frazionate, una modalità di approvvigionamento il cui vantaggio fiscale è appena scomparso.
L’IVA all’importazione e il plafond
In Italia l’IVA all’importazione si assolve in dogana al momento dello sdoganamento, e non è rinviata alla liquidazione periodica come avviene in altri Stati membri. Viene poi portata in detrazione secondo le regole ordinarie, ma l’esborso iniziale resta.
Un’eccezione conta: gli esportatori abituali possono importare senza applicazione dell’IVA nei limiti del proprio plafond, presentando una dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate e richiamata in bolletta doganale. È il solo meccanismo che evita l’anticipo, e presuppone di soddisfare le condizioni di legge.
Fuori da questo caso, l’IVA pagata in dogana va conciliata con le proprie registrazioni: spetta all’impresa rapportare gli importi alle proprie dichiarazioni di importazione e correggerli se necessario. Un errore sul valore in dogana si trascina fino alla liquidazione.
Ogni importazione presuppone infine un numero EORI, identificativo doganale unico nell’Unione. Si ottiene gratuitamente presso l’amministrazione doganale, ma va richiesto prima dell’arrivo della merce: senza, nessuna dichiarazione può essere presentata.
Il CBAM, nuova condizione d’ingresso per alcuni materiali
Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è entrato nella sua fase definitiva il 1° gennaio 2026, dopo un periodo puramente dichiarativo aperto nel 2023. Non rientra né nei dazi né nell’IVA: è un terzo obbligo, distinto, che condiziona l’ingresso della merce.
Sono interessate sei famiglie: il cemento, il ferro e l’acciaio, l’alluminio, i fertilizzanti, l’elettricità e l’idrogeno, oltre una soglia di 50 tonnellate importate all’anno. Un importatore di pezzi metallici, di viteria o di strutture in alluminio può quindi rientrarvi senza percepirsi come un industriale dell’acciaio.
Gli importatori interessati devono ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, dichiarare le emissioni incorporate nelle loro merci e restituire ogni anno i certificati corrispondenti, entro il 31 maggio.
Il punto da ricordare sta in una data: dal 1° aprile 2026, una merce coperta presentata da un importatore non autorizzato è bloccata in dogana. L’autorizzazione si chiede in anticipo, non nel momento in cui il container si presenta.
Domande frequenti
- Qual è l’aliquota dei dazi per un’importazione dalla Cina?
Non ce n’è una sola. L’aliquota dipende dal prodotto, non dal paese d’origine: deriva dalla classificazione tariffaria del bene, espressa dal suo codice SA. Due articoli spediti nello stesso container possono ricadere in aliquote molto diverse. Alcune categorie sopportano inoltre dazi antidumping propri dell’origine cinese, che si sommano ai dazi ordinari.
- La franchigia da 150 € si applica ancora?
No. L’esenzione dai dazi per le spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 € è stata soppressa il 1° luglio 2026. È sostituita fino al 1° luglio 2028 da un dazio forfettario di 3 € per categoria tariffaria di articolo. L’IVA, invece, era già dovuta dal primo euro dopo la riforma di luglio 2021.
- Bisogna anticipare l’IVA in dogana?
In Italia sì, di norma: l’IVA all’importazione si assolve in dogana allo sdoganamento e si detrae poi secondo le regole ordinarie. L’unica eccezione riguarda gli esportatori abituali, che possono importare senza applicazione dell’IVA nei limiti del proprio plafond, presentando una dichiarazione d’intento. Fuori da questo caso l’esborso iniziale resta.
- Su quale valore si calcolano i dazi?
Sul valore in dogana, cioè il prezzo effettivamente pagato aumentato delle spese di trasporto e di assicurazione sostenute fino al punto di ingresso nell’Unione europea. Un prezzo FOB va quindi maggiorato del nolo e dell’assicurazione prima di qualsiasi calcolo. L’IVA si calcola poi su questo valore in dogana aumentato dei dazi stessi.
- Come si calcolano i dazi su un’importazione dalla Cina?
In tre tempi. Prima il valore in dogana: prezzo effettivamente pagato, aumentato del trasporto e dell’assicurazione fino al punto di ingresso nell’Unione. Poi i dazi: quel valore moltiplicato per l’aliquota legata al codice SA del prodotto. Infine l’IVA, calcolata sul valore in dogana aumentato dei dazi e delle spese successive fino al luogo di destino. Ogni fase fa da base alla successiva, ed è per questo che l’IVA grava anche sui dazi.
- Qual è l’aliquota IVA all’importazione in Italia?
L’aliquota applicabile è quella del prodotto sul mercato interno: 22 % nel caso generale, 10 %, 5 % o 4 % per le categorie che ne beneficiano. L’importazione non crea un’aliquota specifica. L’IVA si assolve in dogana, salvo utilizzo del plafond da parte di un esportatore abituale.
- Che cos’è un numero EORI e come si ottiene?
È l’identificativo doganale unico della vostra impresa nell’Unione europea, richiesto per ogni dichiarazione di importazione o di esportazione. Si ottiene gratuitamente presso l’amministrazione doganale e resta valido in tutti gli Stati membri. Va richiesto prima dell’arrivo della merce: senza, nessuna dichiarazione può essere presentata, e il container attende mentre corrono le spese di sosta.
- Esiste un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Cina?
No. L’Unione applica alle merci di origine cinese la tariffa doganale comune, alle aliquote della nazione più favorita. La Cina è inoltre esclusa dal sistema di preferenze generalizzate, di cui beneficiava prima del suo ritiro progressivo. Non esiste quindi alcun regime tariffario preferenziale: un certificato d’origine cinese non riduce i dazi, giustifica l’origine.
- Che cos’è il CBAM e mi riguarda?
Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è entrato nella sua fase definitiva il 1° gennaio 2026, dopo un periodo dichiarativo aperto nel 2023. Riguarda cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, oltre una soglia di 50 tonnellate all’anno. Gli importatori interessati devono essere dichiaranti autorizzati, dichiarare le emissioni incorporate e restituire certificati. Dal 1° aprile 2026, una merce coperta presentata da un importatore non autorizzato è bloccata in dogana.
- Che cos’è un dazio antidumping?
È un dazio aggiuntivo istituito da un regolamento europeo su una categoria di merci e un’origine determinate, quando il loro prezzo all’esportazione è ritenuto inferiore al valore normale. Si somma ai dazi ordinari e può rappresentarne più volte l’importo. Si valuta a livello di codice tariffario e talvolta di fabbricante nominativamente designato: due fabbriche che producono lo stesso articolo possono ricadere in aliquote diverse.
- Cosa si rischia con una classificazione tariffaria errata?
Un accertamento sui dazi e sull’IVA elusi, con interessi e, a seconda dei casi, sanzioni. Il fatto che il codice sia stato comunicato dal fornitore non costituisce una scusante: la dichiarazione è fatta a vostro nome. Un’informazione tariffaria vincolante, gratuita e opponibile per tre anni in tutta l’Unione, mette la classificazione al riparo da una contestazione retroattiva.
- Come si trova il codice SA di un prodotto?
La classificazione si deduce dalla natura del prodotto, dal suo materiale e dalla sua funzione, secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura. Le prime sei cifre sono armonizzate a livello mondiale, le due successive proprie della nomenclatura combinata europea. Una descrizione commerciale non basta: due articoli con lo stesso nome possono ricadere in voci distinte secondo la composizione. In caso di dubbio, l’informazione tariffaria vincolante risolve la questione in modo opponibile.
Un’importazione da quantificare?
Il prezzo di fabbrica è solo una parte del costo reale. Interveniamo a monte, quando le scelte si possono ancora fare.
Sourcing, controllo qualità, logistica: i nostri servizi si affidano separatamente o insieme.